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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando haapprovato un decreto legislativo sulla disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).

Il decreto, in linea con la attuali disposizioni europee, introduce misure indispensabili per elevare ulteriormente il livello di sicurezza alimentare, riducendo i rischi di eventuali situazioni “emergenziali” ed aumentare l’efficacia dei controlli ufficiali.

lcune disposizione contenute nel decreto prevedono l’obbligo per gli operatori del settore dei materiali destinati al contatto con gli alimenti di notificare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti sotto il proprio controllo. L’obbligo si rende necessario per consentire alle Autorità sanitarie di conoscere la localizzazione degli stabilimenti da inserire poi nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare (S.I.N.V.S.A.).

Altre importanti disposizioni riguardano nuove sanzioni per la violazione di obblighi in materia di etichettatura dei MOCA e la loro rintracciabilità. Si tratta di un parametro importante per risalire al ritiro eventuale di merce difettosa o non conforme.

La norma prevede inoltre l’aggiornamento ogni due anni delle sanzioni amministrative, l’incremento è determinato sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT.

Ecco l’etichettatura prevista per i MOCA

  • Indicazione scritta “per contatto con i prodotti alimentari”, oppure la presenza del simbolo “per alimenti“. per_alimenti
  • Istruzioni per garantire un impiego corretto da parte del consumatore
  • Informazioni sul fabbricante o sul venditore dell’articolo
  • Etichettatura in grado di garantire la rintracciabilità in caso di ritiro

Il nome del topo comune il cui nome scientifico, Mus (da cui anche muridi e murini), deriva da Muisen, che significa “prendere senza farsi scoprire”. Successivamente questa definizione fu adottata dai Romani, che chiamarono il topo Mus/Muris e con il suo diminutivo, Mùsculus.

La parola Ratto invece deriva dal latino Rattus, che sta a significare un furto, una razzia (come il famoso “Ratto delle Sabine”).

Questi animali sono originari dell’Asia Centrale, regione che attualmente comprende il Turkmenistan, l’Iran e il Kazakhistan, si sono diffusi in tutto il mondo sfruttando i commerci via terra e mare. Grazie alla sua intelligenza, riesce ad adattarsi anche alle più disparate situazioni, potendo associarsi anche ai suoi simili in caso di necessità.

Ora vivono a fianco dell’uomo in qualsiasi tipo di ambiente che gli possa offrire un rifugio e del cibo.

Il Regolamento UE 1169/2011 relativo alla “fornitura di informazione sugli alimenti ai consumatori”, è diventato applicativo a far data dal 13 dicembre 2014, ad eccezione della parte relativa alla tabella nutrizionale che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016.

In particolare la parte che più ha destato preoccupazione tra gli operatori del settore alimentare è quella relativa all’elenco degli allergeni, che da dovranno essere comunicati ai consumatori.

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Il Regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, è relativo all'immissione sul mercato e all'uso di biocidi e di materiali utilizzati per la tutela dell'uomo e degli animali, per combattere organismi nocivi ed infestanti, come batteri o insetti, mediante l'azione di principi attivi contenuti nel prodotto biocida.

Il Regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’introduzione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo un alto livello di tutela della salute, sia umana che animale, e dell’ambiente. La protezione delle categorie di persone più deboli è oggetto di particolare attenzione.

Il Regolamento disciplina:

  • la creazione di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi;
  • l’autorizzazione all’immissione sul mercato dei prodotti biocidi;
  • il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno dell’UE;
  • la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi all’interno di uno o più Stati membri o dell’UE;
  • l’immissione sul mercato di articoli trattati.

Tali compiti possono essere svolti dall’autorità competente degli Stati membri o dall’autorità centrale, ECHA - European Chemicals Agency.

Barriera che impedisce la penetrazione e conseguente nidificazione dei volatili all’imbocco della copertura dei fabbricati

Il prodotto è di tipo ornamentale, ha quindi un basso impatto visivo. Viene fissato tramite l’apposito gancio ad incastro. A differenza degli altri modelli presenti sul mercato, per il montaggio non necessita che il coppo venga alzato.

Caratteristiche

  • materiale: alluminio verniciato color arancio
  • dimensioni: largh. 15 cm alt. 8,5 cm lunghezza clip 8,5 cm
  • leggero e facile da montare
  • invisibile
  • non ferisce persone ed animali

Dissuasore per impedire la nidificazione all’interno della gronda e con funzione parafoglie.
La barriera applicata lungo il canale di gronda, in particolare, impedisce ai colombi di nidificare al suo interno. Inoltre, per la struttura a gobba della rete, una volta montata può, in alcuni casi, impedire l’ingresso da parte dei volatili attraverso il coppo in testa alla gronda.

La barriera è costituita da rete metallica, che permette all’acqua di entrare nel canale, ma non alle foglie.

Il prodotto si compone di una rete stirata in acciaio inox lunga 1 metro, larga 20,5 cm da applicare sulla gronda attraverso delle apposite clips in acciaio inox (cod. A389). La rete presenta lateralmente una bordatura in acciaio inox.

Caratteristiche

  • materiale: acciaio inox AISI 304
  • leggero e facile da montare
  • non richiede manutenzione
  • non ferisce persone ed animali

Blocca l’accesso a qualsiasi tipo di volatile! Non permette l’ingresso ad apidi e vespidi!

Dissuasore meccanico che permette di proteggere dalla nidificazione o lo stazionamento dei volatili la parte sottostante i pannelli fotovoltaici. La barriera si applica su pannelli installati in fabbricati industriali (coperture realizzate con pannelli Sandwich o lamiere grecate) e su tetti di abitazioni civili (coperture realizzate con coppi e tegole).