Allergeni – Prodotto Preconfezionati e Non

Il Regolamento UE 1169/2011 relativo alla “fornitura di informazione sugli alimenti ai consumatori”, è diventato applicativo a far data dal 13 dicembre 2014, ad eccezione della parte relativa alla tabella nutrizionale che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016.

In particolare la parte che più ha destato preoccupazione tra gli operatori del settore alimentare è quella relativa all’elenco degli allergeni, che da dovranno essere comunicati ai consumatori.

Di seguito si riporta un estratto delle LINEE GUIDA SUGLI ALLERGENI:

PRODOTTI PRECONFEZIONATI:

  • Se presente una lista degli ingredienti, l’allergene deve figurare nella lista degli ingredienti indicato in grassetto o comunque evidenziato (es: zucchero, acqua, uova), in assenza di una lista degli ingredienti, l’indicazione degli allergeni deve essere presentata indicando: “Funghi trifolati. Contiene: sedano.”
  • In caso il nome del cibo contenga inequivocabilmente l’allergene, può essere indicato in grassetto al posto di quest’ultimo (es: merluzzo invece di pesce, cozze invece di molluschi, burro invece di latte, e così via). Va da sé che per consumatori di certi Stati Membri il collegamento potrebbe essere ovvio, mentre per altri no (es: kefir in Turchia potrebbe anche essere indicato in grassetto, poiché in tale paese è ovvio che il prodotto sia ottenuto dalla fermentazione del latte, ma se il prodotto venisse commercializzato all’estero, lo Stato Membro importatore potrebbe richiedere informazioni aggiuntive da riportare in etichetta), quindi bisogna considerare caso per caso.
  • Frutta a guscio: va indicata nella lista degli ingredienti utilizzando i nomi specifici (es: nocciole, aromi (mandorla))
  • Cereali contenenti glutine: vale la stessa regola della frutta a guscio (es: farina di frumento, fiocchi di avena. La parola “glutine” è da considerarsi facoltativa e comunque da non essere enfatizzata (es: farina di frumento (contiene glutine)). Se il glutine viene aggiunto come ingrediente, va indicato anche il cereale da cui è stato ottenuto, poiché certi consumatori potrebbero essere allergici o intolleranti alle proteine di alcuni cereali e non al glutine (es: glutine (frumento), glutine (da frumento).
  • Nel caso di ingredienti composti da più parole, la parola da evidenziare in grassetto è la responsabile dell’allergia/intolleranza (es: latte in polvere, farina di frumento).
  • Se un ingrediente composto contiene sostanze che possono causare allergie/intolleranze, l’etichetta in questione sarà: olio di semi di girasole, latte concentrato zuccherato (latte, zucchero).

PRODOTTI NON PRECONFEZIONATI (inclusi quelli somministrati al consumatore, ristoranti, panifici artigianali, ecc.):

Per quanto riguarda i prodotti somministrati al consumatore finale:

  • senza confezionamento;
  • confezionati in negozio su richiesta del consumatore;
  • “preincartati” (ndr: la definizione viene eliminata dal regolamento);

dovrà essere fornita loro un’informazione relativa agli allergeni, che deve essere visibile, leggibile chiaramente e, se possibile, indelebile. Ogni Stato Membro ha ampia libertà nel promulgare norme nazionali come indicato di seguito:

  • In caso lo stato Membro emani una norma nazionale, sono ammesse anche le forme di tipo verbale o tramite mezzi tecnologici, altrimenti le informazioni vanno rigorosamente scritte e apposte nei punti vendita per permettere al consumatore di effettuare una scelta consapevole.
  • Sempre se lo Stato Membro decide di intervenire in merito promulgando leggi nazionali meno restrittive,può essere apposto un cartello informativo del tipo: “su richiesta del consumatore verrà fornita ogni informazione relativa agli allergeni contenuti nei prodotti alimentari”, oppure “rivolgersi al personale per informazioni in merito agli allergeni contenuti nei prodotti alimentari”. Categorico che tale cartello sia visibile, leggibile e, se possibile, indelebile.